STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
GRUPPI SPELEOLOGICI PIEMONTESI ONLUS
ART. I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), l’Associazione “ASSOCIAZIONE GRUPPI SPELEOLOGICI PIEMONTESI ONLUS”, siglabile “AGSP ONLUS”, con sede legale nel Comune di Torino e di seguito indicato come ASSOCIAZIONE.
L’ASSOCIAZIONE utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”, all’atto dell’iscrizione al RUNTS.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell’aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.
Spetta all’organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell’ambito del territorio comunale, in altri comuni, nonché l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie.
ART. 2
SCOPI E FINALITA’
L’ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e enti pubblici ed enti privati (università, enti di ricerca, fondazioni, ecc)
L’ASSOCIAZIONE persegue lo scopo istituzionale di promuovere la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, in particolare dell’ambiente carsico ed ipogeo
ART. 3
ATTIVITA’
Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le seguenti attività di interesse generale:
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’ASSOCIAZIONE intende svolgere:
la protezione di valori estetici e paesaggistici caratteristici delle aree carsiche, delle cavità che rivestano particolare interesse sotto l’aspetto estetico e scientifico, delle risorse idriche del sottosuolo nonché degli ambienti non carsici e delle cavità artificiali;
lo studio, la ricerca e la esplorazione nelle aree interessate da fenomeni naturali ed artificiali tipici degli ambienti carsici ed ipogei, di particolare interesse scientifico nei suoi vari aspetti;
la valorizzazione di cavità naturali ed artificiali, anche mediante la loro utilizzazione quali sedi di attività didattiche e culturali, nonché quali attività connesse, di tipo escursionistico;
la realizzazione di corsi, convegni, manifestazioni, pubblicazioni scientifiche di Speleologia da realizzarsi in Piemonte, nonché su tutto il territorio nazionale, la partecipazione a convegni e manifestazioni nazionali ed internazionali;
lo svolgimento di ogni altra attività tesa a promuovere la cultura speleologica ed a valorizzare e tutelare la natura e l’ambiente.
L’ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice;
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati;
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ASSOCIAZIONE, tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci dell’ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
L’ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
L’ASSOCIAZIONE potrà aderire alle Federazioni e/o Associazioni nazionali ed internazionali di categoria, agli Enti di propaganda riconosciuti in Italia nonché agli Enti di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni.
L’ASSOCIAZIONE nello svolgimento delle proprie attività potrà operare e stabilire rapporti di collaborazione con organizzazioni culturali che svolgono attività similari.
ART. 4
SOCI
Ai sensi dell’art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’ASSOCIAZIONE tutte le ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI SPELEOLOGICI, operanti in Piemonte, che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione di cui all’art. 3 al comma 2 e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;
L’adesione all’ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
All’atto della iscrizione i Soci dovranno versare l’importo relativo alla quota sociale; detta quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
Considerato che i Soci della Associazione sono Enti Collettivi, essi saranno rappresentati da una persona fisica, appositamente delegata dall’Ente stesso.
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dall’Assemblea dei soci e successivamente ratificata dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ASSOCIAZIONE. I nuovi soci che richiedono di entrare a far parte dell’Associazione, dovranno dimostrare la loro attività nel campo specifico da almeno due anni e la loro effettiva partecipazione alle attività ed iniziative dell’AGSP per il periodo di almeno un anno.
La richiesta di ammissione di associazioni, gruppi speleologici e di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente presidente del gruppo speleologico e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’ASSOCIAZIONE stessa;
Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni , è ammesso ricorso all’assemblea dei soci;
Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea;
La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
– non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
– senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;
– svolga attività contrarie agli interessi dell’ASSOCIAZIONE;
– in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’ASSOCIAZIONE o adotti un comportamento irriguardoso nei confronti degli altri Soci.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato non ha diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’ASSOCIAZIONE.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ASSOCIAZIONE ed alla sua attività;
I soci hanno diritto:
di partecipare a tutte le attività promosse dall’ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ASSOCIAZIONE;
di eleggere gli organi sociali;
di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
di frequentare i locali messi a disposizione dall’ASSOCIAZIONE;
di avanzare proposte per il miglioramento delle attività;
di godere dei vantaggi che potranno essere concessi dall’ASSOCIAZIONE;
I soci sono tenuti:
all’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
all’osservanza delle decisioni organizzative e disciplinari del Consiglio Direttivo;
a risolvere ogni controversia in modo democratico ed esclusivamente nell’ambito degli Organi stabiliti dall’ASSOCIAZIONE;
a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’ASSOCIAZIONE;
al pagamento nei termini della quota associativa.
ART. 7
QUOTA ASSOCIATIVA
Le quote associative sono stabilite dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno in corso. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
Decadono dalla qualità di socio, senza eccezione alcuna, tutti coloro che non avranno versato la quota trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto del Consiglio Direttivo
L’adesione all’ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
ART. 8
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli Organi della Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
ART. 9
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ASSOCIAZIONE, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi;
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota sociale;
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci iscritti che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
Ciascun socio dispone del voto singolo e non è ammesso il voto per delega tra i soci.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli soci presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non votano;
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti;
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
L’Assemblea ordinaria:
– approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
– discute ed approva il bilancio preventivo per l’esercizio in corso ed i programmi di attività;
– elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
– nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti se istituito;
– elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo se istituito;
– elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri se istituito;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
– approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
– approva la quota associativa annuale;
– delibera sull’esclusione dei soci;
– delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
– delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi soci;
– delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ASSOCIAZIONE;
– determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3, dello Statuto;
– approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ASSOCIAZIONE;
– delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 1bis del presente Statuto.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
ART. 11
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 10;
Per deliberare lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto con la presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
ART. 12
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sette consiglieri persone fisiche secondo quanto disposto dall’art. 4, ultimo comma del presente Statuto, che rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio direttivo e nomina il Presidente;
Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo;
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci;
Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
– attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
– redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
– ratifica sulle domande di nuove adesioni;
– sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
– sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati
– propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 1bis del presente Statuto;
– ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando la convocazione venga richiesta da almeno uno dei suoi componenti;
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;
I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
La partecipazione nel Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di rappresentante delegato dell’associazione o del gruppo speleologico associato.
ART. 13
PRESIDENTE
Il presidente è eletto dall’Assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale dell’ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci;
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
ART. 14
ORGANO DI CONTROLLO
Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 del Codice viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico;
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 15
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell’art. 31 del Codice, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi . Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive;
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’ASSOCIAZIONE, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
La carica di soggetto incaricato della revisione legale di conti è incompatibile con la carica di rappresentante delegato dell’associazione o del gruppo speleologico associato.
ART. 16
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio dell’ASSOCIAZIONE, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
L’ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
– quote associative e contributi versate dai soci;
– finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’ASSOCIAZIONE;
– erogazioni liberali di associati e di terzi;
– entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
– eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
– ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
– attività diverse di cui all’art. 6 del Codice.
L’esercizio sociale dell’ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ASSOCIAZIONE, almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E’ fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 17
MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente statuto può essere modificato esclusivamente alle seguenti condizioni:
che la modifica venga richiesta da almeno la metà dei Soci, sottoscritta dagli stessi e trasmessa al Consiglio direttivo almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea dei soci;
che la modifica sia proposta dal Consiglio Direttivo;
che la modifica sia necessaria per motivi imposti da norme di Legge.
SCIOGLIMENTO
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ASSOCIAZIONE interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 19
NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
Approvato dall’assemblea dei soci il 6 dicembre 2019
GRUPPO SPELEOLOGICO PIEMONTESE CAI UGET ________________________
GRUPPO GROTTE CAI NOVARA _________________________
GRUPPO SPELEOLOGICO BIELLESE CAI _________________________
GRUPPO SPELEOLOGICO ALPI MARITTIME CAI CUNEO ____________________
GRUPPO SPELEOLOGICO GIAVENESE _________________________
“E.SARACCO” CAI DI GIAVENO
GRUPPO SPELEOLOGICO VALLI PINEROLESI _________________________
SPELEO CLUB TANARO _________________________
GRUPPO SPELEOLOGICO CAI VARALLO __________________________
GRUPPO SPELEOLOGICO MINERALOGICO VALSESIANO _____________________